La non responsabilità del responsabile dei lavori per infortunio

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E’ interessante questa sentenza della Corte di Cassazione in quanto in essa la stessa ha preso in esame dettagliatamente la posizione delle varie figure obbligate operanti in un cantiere temporaneo o mobile puntando l’attenzione in particolare sugli obblighi di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., posti dal legislatore a carico dei committenti o responsabili dei lavori, di controllare l’operato dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nonché di verificare il rispetto da parte degli stessi dei loro adempimenti in applicazione delle disposizioni dello stesso D. Lgs. Il caso in esame ha riguardato l’infortunio mortale occorso ad un lavoratore durante alcuni lavori di sistemazione idraulica di un torrente, mediante l’installazione di alcune gabbie metalliche, rimasto travolto da una frana di terra e pietre verificatasi in corrispondenza di una scarpata. Nel procedimento penale che ne è conseguito sono stati imputati, in quanto ritenuti responsabili, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro dell’impresa edile stradale e di movimento terra per conto della quale lavorava l’infortunato, il responsabile della sicurezza del cantiere della stessa impresa, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e il responsabile dei lavori nominato dal committente pubblico, tutti condannati nei primi due gradi di giudizio.
La suprema Corte  di Cassazione, alla quale gli stessi hanno fatto ricorso, al termine di un approfondito esame del caso sottoposto alla sua attenzione, ha confermata la condanna degli imputati ad eccezione di quella inflitta al responsabile dei lavori che ha invece annullata per non avere lo stesso commesso il fatto.